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Sentenza Manoukian: capire l’interruzione abusiva delle trattative e le sue conseguenze giuridiche

La sentenza Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243) stabilisce due principi che ancora oggi strutturano il diritto delle trattative precontrattuali: l’interruzione colposa…

Deux professionnels en négociation contractuelle dans une salle de conférence, illustrant la rupture abusive des pourparlers selon l'arrêt Manoukian

La sentenza Manoukian (Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.243) stabilisce due regole che ancora oggi strutturano il diritto delle trattative precontrattuali: l’interruzione colposa delle trattative comporta la responsabilità extracontrattuale di chi l’ha causata, ma il danno risarcibile non comprende i guadagni attesi dal contratto non concluso né la perdita di chance di conseguirli. Questi principi sono stati codificati nell’articolo 1112 del Code civil dall’ordinanza del 10 febbraio 2016 e successivamente precisati dalla legge del 20 aprile 2018.

Esatta delimitazione del danno risarcibile dopo la sentenza Manoukian

La linea di demarcazione tracciata dalla sezione commerciale è netta: danno diritto al risarcimento soltanto le spese sostenute nell’ambito delle trattative e rese inutili dalla loro interruzione colposa. Rientrano in questa categoria gli onorari per le verifiche, gli studi preliminari, le trasferte legate alle trattative e le spese di consulenza. Sono invece esclusi i guadagni che avrebbe procurato il contratto prospettato.

L’esclusione non riguarda soltanto il profitto sperato, ma si estende anche alla perdita di chance di realizzarlo: è questo l’aspetto più discusso della sentenza. Per un commento dettagliato alla sentenza Manoukian, questa esclusione resta il fulcro del dibattito dottrinale.

In pratica, il ricorrente deve individuare le spese direttamente causate dalla condotta colposa e distinguerle dai normali costi di ricerca di opportunità commerciali. Non sarà riconosciuta una spesa per due diligence commissionata prima ancora dell’avvio di trattative serie. Questa distinzione tra spese di negoziazione e spese legate alla ricerca di opportunità condiziona l’esito dell’azione.

Avvocato solo davanti a un contratto non firmato, simbolo delle conseguenze giuridiche dell’interruzione colposa delle trattative precontrattuali

Colpa nell’interruzione delle trattative: criteri adottati dalla Cour de cassation

La libertà di interrompere le trattative è il principio generale. L’articolo 1112, comma 1, del Code civil lo ricorda: ciascuna parte è libera di avviare, condurre e interrompere le trattative. La colpa non consiste nell’interruzione in sé, ma nelle circostanze che la accompagnano.

Nella vicenda Manoukian, la società Stuck e i suoi azionisti avevano proseguito le trattative con la società Manoukian, concludendo nel frattempo una promessa di cessione con un concorrente. Proseguire le trattative per far salire il prezzo, quando era già stato assunto un impegno nei confronti di un terzo, configura la malafede costitutiva di colpa.

Gli indizi considerati dalla giurisprudenza per accertare la colpa sono ricorrenti:

  • La durata e lo stato di avanzamento delle trattative: quanto più sono avanzate, tanto più un’interruzione improvvisa e priva di un motivo legittimo depone a favore del ricorrente.
  • La condotta attiva di chi interrompe le trattative, volta a mantenere nell’altra parte il legittimo convincimento che il contratto sarà concluso (scambio di bozze, fissazione delle date per la firma).
  • La conduzione occulta di trattative parallele con un terzo concorrente, soprattutto quando queste sfociano in un accordo segreto prima dell’interruzione ufficiale.

L’interruzione non deve necessariamente essere improvvisa per essere colposa. Anche un’interruzione tardiva, dopo aver prolungato deliberatamente le trattative senza una reale intenzione di concludere, è soggetta allo stesso regime.

Responsabilità del terzo e limiti dell’azione

La sentenza Manoukian affronta anche la posizione del terzo che conclude il contratto al posto della parte lesa. La sezione commerciale stabilisce che il terzo è responsabile soltanto in caso di manovre fraudolente o di intenzione di nuocere. Il semplice fatto di concludere un contratto con una parte che interrompe le trattative con un altro soggetto non costituisce una colpa.

Questa regola tutela la fluidità delle transazioni commerciali. Un acquirente concorrente che presenta un’offerta più vantaggiosa non è tenuto a verificare lo stato delle trattative precedenti del venditore. L’onere di provare le manovre fraudolente spetta alla parte lesa dall’interruzione, perciò nella pratica è raro agire contro il terzo.

Codificazione nell’articolo 1112 del Code civil e precisazioni successive

L’ordinanza del 10 febbraio 2016 ha recepito nel Code civil le soluzioni della sentenza Manoukian. L’articolo 1112 sancisce la libertà delle trattative, subordinandola all’obbligo di buona fede. La legge di ratifica del 20 aprile 2018 ha aggiunto una precisazione decisiva: il risarcimento del danno non può comprendere né i vantaggi attesi dal contratto né la perdita di chance di conseguirli. Questa precisazione è stata dichiarata interpretativa, il che significa che si applica retroattivamente.

Il carattere interpretativo rafforza la portata della sentenza Manoukian: la soluzione non risale al 2018, ma si ricollega al testo originario del 2016, che a sua volta codificava la giurisprudenza del 2003. Si delinea così una continuità normativa su questo punto.

Recenti applicazioni giurisprudenziali

Nel 2024 la Cour de cassation ha confermato questa esclusione, annullando una decisione che aveva risarcito la perdita di chance di acquistare un’azienda in seguito all’interruzione colposa delle trattative. La decisione ricorda che il limite stabilito dalla sentenza Manoukian riguarda anche le domande formulate in termini di perdita di chance, non soltanto i profitti direttamente attesi.

Donna d’affari diretta verso l’ingresso di un tribunale, a illustrazione dei rimedi giudiziari in caso di interruzione abusiva delle trattative nel diritto contrattuale francese

Precisazioni sulle perdite di chance risarcibili nell’ambito delle trattative

Il divieto di risarcire la perdita di chance riguarda specificamente la possibilità di ottenere i guadagni derivanti dal contratto non concluso. Non esclude ogni discussione su altri tipi di chance perdute.

Una parte che dimostri di aver rinunciato a concludere un contratto con un altro partner durante trattative prolungate colposamente può tentare di far valere questa distinta perdita di chance. La sezione commerciale aveva già aperto questa possibilità nel 1998 (sentenza del 7 aprile 1998, n° 95-20.361). Il ragionamento è logico: se la colpa consiste nell’aver mantenuto artificialmente in vita le trattative, il danno può comprendere le opportunità alternative sacrificate nel frattempo.

Questa distinzione è difficile da applicare. Il ricorrente deve provare l’esistenza di trattative parallele serie, abbandonate a causa delle trattative colpose, e quantificare la probabilità che il contratto alternativo fosse concluso. In mancanza di prove concrete (offerte concorrenti documentate, scambi interrotti), la domanda viene respinta.

L’interruzione abusiva delle trattative, come delimitata dalla sentenza Manoukian e codificata nell’articolo 1112 del Code civil, resta un meccanismo di responsabilità extracontrattuale circoscritto alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico della parte lesa. Questa rigorosa delimitazione del danno, confermata anche nel 2024, impone ai professionisti di documentare ogni voce di spesa fin dall’avvio delle trattative.

Sentenza Manoukian: capire l’interruzione abusiva delle trattative e le sue conseguenze giuridiche